La disciplina delle informazioni precontrattuali, dei diritti di recesso e del divieto di clausole vessatorie.
Autore: Mulino Francesco Maurizio – Rettore di E-kingteam school (www.ekingteam.school)
Quando il professionista indipendente instaura un rapporto d’opera o di consulenza con un cliente persona fisica (consumatore), alla disciplina della Legge 4/2013 si sovrappongono in modo imperativo le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.).
Il professionista è tenuto a garantire la massima trasparenza precontrattuale (Artt. 48-49), fornendo informazioni dettagliate su identità, costi complessivi e modalità di erogazione del servizio. Inoltre, nei contratti stipulati a distanza o online, deve gestire con assoluto rigore il diritto di recesso entro 14 giorni (Artt. 52 e ss.); in caso di mancata o errata informativa sul recesso, il termine di ripensamento per il cliente si estende automaticamente di 12 mesi, con il rischio di dover restituire quanto incassato. Infine, l’eventuale inserimento nei contratti di clausole che determinano uno squilibrio di diritti a danno del cliente attiva la sanzione della nullità per vessatorietà (Art. 33) e l’intervento dell’Antitrust.
