Formazione: Il Quadro Normativo Accademico Italiano a 2 Binari: MIM/MUR e Ministero della Giustizia

Premessa Istituzionale: Il Fondamento Costituzionale delle Competenze Formative e Tecniche

Come confermato da fonti autorevoli e dall’articolo pubblicato sul periodico scientifico The Trading, “Formazione italiana a doppio binario: accademica (MUR/MIM) e accademico‑professionale (Ministero della Giustizia), senza sovrapposizioni”, disponibile al link: https://thetrading.it/formazione-italiana-a-doppio-binario-accademica-mur-mim-e-accademico-professionale-ministero-della-giustizia-senza-sovrapposizioni

Nel sistema ordinamentale della Repubblica Italiana, la perimetrazione delle competenze in materia di istruzione e formazione non è affidata a un unico dicastero, ma trova una netta e inequivocabile separazione di attribuzioni direttamente nella Costituzione e nella legislazione primaria dello Stato:

La Competenza Accademica Generale (MIM / MUR) Ai sensi dell’articolo 33 e dell’articolo 117 della Costituzione, lo Stato disciplina l’istruzione scolastica e universitaria generale, finalizzata al rilascio di titoli accademici tradizionali (lauree e diplomi di Stato) ad accesso aperto o ordinistico.

La Competenza sulla Giustizia, sulla Perizia e sugli Ausiliari del Giudice (Ministero della Giustizia) Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, la materia della giurisdizione e dell’ordinamento processuale e civile è di legislazione esclusiva dello Stato. In forza di tale riserva, il Ministero della Giustizia esercita il potere normativo e regolamentare (attuato tramite i decreti legislativi di riforma e i successivi Decreti Ministeriali) per disciplinare i requisiti d’accesso, gli albi, i registri e la formazione professionale continua degli ausiliari del giudice e dei periti (quali i CTU e i CTP).

A completamento di questo secondo binario autonomo, la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e il Decreto Legislativo n. 109/2023 (articolo 4, comma 3) riconoscono formalmente che gli obblighi formativi per le professioni non organizzate in ordini o collegi fanno capo alle associazioni professionali di categoria, sganciando irrevocabilmente la qualificazione tecnica e peritale dal monopolio dei canali universitari tradizionali.

L’errore che spesso si fa

Quando si analizza il sistema della formazione, dei titoli e delle qualificazioni in Italia, si commette spesso l’errore di adottare una visione monolitica, riducendo l’intero panorama ai soli canali dipendenti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Il nostro ordinamento giuridico riconosce e disciplina da sempre un sistema a due binari paralleli, in cui la formazione specialistica, professionale e peritale trova fondamento, competenza e riconoscimento giuridico in ambiti differenti, tra cui un ruolo di primissimo piano spetta al Ministero della Giustizia.

Il Primo Binario: MIM e MUR (Il Sistema Scolastico e Universitario Tradizionale)

Questo binario governa l’istruzione pubblica e le università statali o paritarie. Rilascia titoli accademici di stampo generalista (come lauree triennali, magistrali e dottorati) orientati alle professioni ordinistiche tradizionali (medici, avvocati, ingegneri) e ai percorsi scolastici canonici. È un sistema strutturato per il rilascio di “titoli di studio” accademici ad accesso generale.

Il Secondo Binario: Ministero della Giustizia e Professioni Specialistiche (Legge 4/2013 e D.lgs 109/2023)

Accanto al canale universitario esiste un binario altrettanto ufficiale e rigoroso, radicato nelle normative che regolano le professioni non organizzate in ordini o collegi e l’attività degli ausiliari del giudice (periti e consulenti tecnici), e di CTP consulenti tecnici incaricati dalle Parti.

Questo sistema non rilascia “laulee”, ma qualificazioni professionali, titoli di qualità e percorsi di formazione continua e permanete (Legge 4/2013) la cui validità ed efficacia giuridica sono sancite direttamente da norme dello Stato collegate al Ministero della Giustizia.

Il Pilastro della Riforma: D.lgs 109/2023 (Riforma Cartabia)

Il riconoscimento istituzionale di questo secondo binario trova una definizione inequivocabile nel Decreto Legislativo n. 109/2023 (Riforma Cartabia), che disciplina l’accesso e la permanenza negli albi dei consulenti tecnici e dei periti presso i tribunali.

In particolare, l’articolo 4, comma 3, stabilisce un principio cardine per l’intero settore delle competenze specialistiche:

«3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.»

Il Valore della Specializzazione: Un Modello Consolidato

Questo schema normativo non rappresenta un’eccezione isolata, ma un modello applicato da decenni in tutti i settori tecnici ad alta specializzazione in cui lo Stato demanda la qualificazione professionale a percorsi mirati riconosciuti:

  • Si pensi, ad esempio, alla normativa sui Mediatori di Giustizia (avviata strutturalmente nei primi anni 2000 e consolidata nel 2010), dove la formazione abilitante e l’aggiornamento non passano per le facoltà universitarie tradizionali, ma per enti e organismi accreditati secondo specifici standard ministeriali e di categoria.
  • Lo stesso principio si applica ai Professionisti Tecnici del Trading della categoria Borsa, Negoziazione e Titoli (BNT) e ai periti e docenti economico-finanziari, la cui idoneità tecnica, l’aggiornamento obbligatorio e il riconoscimento del merito accademico negli studi rispondono direttamente ai requisiti fissati dalla Legge 4/2013 e dalle normative tecniche di settore.

L’Applicazione Pratica nel Campus E-Kingteam School

Operare all’interno del secondo binario significa garantire agli studenti e ai professionisti un percorso formativo di altissimo livello (EQF 6 e 7), perfettamente legittimato dal quadro normativo che regola le professioni economiche e peritali.

Mentre il primo binario (MUR) assolve alla funzione accademica generalista, il secondo binario (Ministero della Giustizia e associazioni di categoria) garantisce la spendibilità immediata, tecnica e giudiziaria delle competenze, offrendo una risposta concreta e legalmente fondata alle esigenze del mercato del lavoro moderno, della consulenza aziendale e dell’attività peritale.

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