La disciplina dell’identificazione professionale e della trasparenza nei rapporti di mercato.
Autore: Mulino Francesco Maurizio – Rettore di E-kingteam school (www.ekingteam.school)
Il punto di partenza dell’architettura normativa per il libero professionista è rappresentato dall’Articolo 1, comma 3, della Legge 14 Gennaio 2013, n. 4. La norma impone un vincolo prescrittivo inderogabile: il professionista ha l’obbligo vincolante di contraddistinguere la propria attività in qualsiasi atto, documento o canale di comunicazione rivolto al pubblico e alla clientela.
Che si tratti di una fattura, di un preventivo, di un contratto d’incarico, della carta intestata o delle pagine del proprio sito web, deve comparire in modo chiaro e ben visibile la dicitura espressa: «Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4». L’omissione di questa semplice dicitura non costituisce una mera svista formale, ma si qualifica ex lege come pratica commerciale scorretta e fuorviante, esponendo direttamente il professionista alle severe sanzioni pecuniarie irrogate dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
